Con Risoluzione 10 novembre 2009, n. 279, l’Agenzia delle Entrate ha soppresso i codici tributo “2120” e “3859”, istituiti con Risoluzione 9 dicembre 2008, n. 476, per la fruizione del credito d’imposta introdotto dal D.L. n. 185/2008, in riferimento alla possibilità di pagamento ridotto degli acconti IRES e IRAP; il recupero del credito in compensazione interessava i soli soggetti che al momento di entrata in vigore della disposizione ne avevano già versato l’acconto per intero.
L’Amministrazione finanziaria ha sancito la soppressione di tali codici tributi in quanto ad oggi il credito d’imposta non compensato si conguaglia nel saldo dell’imposta.
Fonte: www.seac.it
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