Nella Risoluzione n. 102 del 25 ottobre 2011, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad una richiesta di consulenza giuridica in merito alle operazioni di compravendita di valute estere effettuate sul mercato del Foreign Exchange Market. Il dubbio esposto all’Agenzia riguardava, in particolare, la riconducibilità dei redditi diversi derivanti dalle operazioni in questione, realizzati da persone fisiche, nell’ambito dei proventi derivanti da differenziali positivi di contratti aleatori (come previsto da una Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 6 luglio 2010) o nell’ambito dei redditi derivanti da contratti derivati.
Quest’ultima ipotesi è quella corretta, a seguito dell’emanazione del Decreto Legislativo n. 141 del 13 agosto 2010 che, modificando il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ha previsto che sono da considerarsi contratti finanziari differenziali, e quindi strumenti finanziari derivati, i contratti di acquisto e di vendita di valuta, estranei a transazioni commerciali e regolati per differenza, anche mediante operazioni di rinnovo automatico (cosiddetto “roll-over”).
L’Agenzia ha, quindi, affermato che non devono ritenersi più attuali i chiarimenti forniti con la Risoluzione del luglio 2010 e ciò vale a partire dal 19 settembre 2010, data di entrata in vigore della modifica del Testo unico.
Inoltre, l’Agenzia ha precisato che i redditi in questione sono costituiti dal risultato ottenuto dalla somma algebrica dei differenziali positivi o negativi e degli altri proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a ciascuno dei rapporti.
Quindi, la base imponibile, assoggettata ad imposta sostitutiva, potrà ora essere determinata scomputando le minusvalenze.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
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