Con Risoluzione 5 novembre 2008, n. 420, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso di annullamento di partecipazioni per scioglimento di partecipata, la società di capitali (Srl) divenuta unica socia che acquisti l’intero capitale sociale dovrà effettuare la comunicazione di cui all’art.1, comma 4 del D.L. 209/2002.
L’Amministrazione finanziaria ha, infatti, precisato che nel caso in cui dovesse emergere una minusvalenza superiore a cinque milioni di euro, la mancata comunicazione comporta che la minusvalenza si considera fiscalmente indeducibile.
Fonte: www.seac.it
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