Nella Circolare n. 36 del 24 settembre 2012, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle modalità di applicazione delle disposizioni, contenute nel Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011, relative alla concessione in godimento dei beni dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore per fini privati.
Il corrispettivo e le altre condizioni contrattuali che regolano la concessione in godimento del bene devono risultare, come già chiarito in una precedente Circolare del 15 giugno 2012, da un’apposita certificazione scritta di data certa anteriore alla data di inizio dell’utilizzazione del bene. Nella Circolare del 24 settembre 2012 è stato precisato che, in assenza di tale documentazione, il contribuente può comunque dimostrare diversamente quali sono gli elementi essenziali dell’accordo intercorso tra il concedente e l’utilizzatore.
Ulteriori chiarimenti sono stati forniti riguardo alle ipotesi di concessione in godimento di beni dell’impresa all’imprenditore individuale o al socio di una società di persone o di una società trasparente per opzione.
In questi casi, per evitare fenomeni di doppia imposizione, il reddito diverso da assoggettare a tassazione deve essere determinato confrontando la differenza tra il valore normale del diritto di godimento del bene ed il corrispettivo pagato, con il reddito d’impresa imputato all’imprenditore individuale o con la quota parte del reddito attribuito al socio per trasparenza, corrispondente all’ammontare dei costi non ammessi in deduzione.
Soltanto l’eventuale eccedenza tra la differenza suddetta ed il predetto reddito o quota parte del reddito sarà assoggettata a tassazione come reddito diverso.
Riguardo all’ipotesi di concessione in godimento di un autoveicolo, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il valore normale deve essere determinato ai sensi dell’articolo 51, comma 4, del TUIR.
Inoltre, qualora il legislatore preveda l’integrale deducibilità dei costi relativi a determinati beni, anche quando gli stessi beni possano essere utilizzati promiscuamente, come avviene per le autovetture utilizzate dai tassisti, le nuove disposizioni in materia di concessione in godimento di beni dell’impresa ad uso privato non trovano applicazione.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.