Come noto, il Decreto Legge n. 185/2008 ha prorogato, per tutto il 2009, la detassazione relativamente alle somme erogate a livello aziendale, in relazione a incrementi di competitività e redditività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa.
L’imposta sostitutiva, calcolata nella misura del 10%, su tali somme andrà versata con i codici tributo già in uso e istituiti con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 287/ del 2008. Più precisamente:
- “1053” denominato “Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente – articolo 2, decreto legge 27 maggio 2008, n. 93”;
- “1604” denominato “Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione – articolo 2, decreto legge 27 maggio 2008, n. 93”;
- “1904” denominato “Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione – arti-colo 2, decreto legge 27 maggio 2008, n. 93”;
- “1905” denominato “Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui com-pensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d’Aosta e versata fuori regione – articolo 2, decreto legge 27 maggio 2008, n. 93”;
- “1305” denominato “Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente versata in Sicilia, Sardegna e Val d’Aosta e maturati fuori dalle predette regioni – articolo 2, decreto legge 27 maggio 2008, n. 93”.
Fonte: www.seac.it
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