Con Risoluzione 8 agosto 2008, n. 354, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che in alternativa all’archivio cartaceo, la conservazione sostitutiva della copia di ciascuna dichiarazione, perfettamente coincidente con l’originale consegnato al contribuente e corrispondente nel contenuto al file trasmesso all’Amministrazione finanziaria, dipenderà dalla natura (informatica o analogica) del documento oggetto di conservazione, ovvero:
- in caso di documento informatico, si applicheranno le disposizioni di cui all’articolo 3, D.M. 23 gennaio 2004;
- nel caso di documento analogico, andranno seguite le indicazioni fornite dall’articolo 4, D.M. 23 gennaio 2004.
Come per i CAF, quindi, l’obbligo della sottoscrizione del contribuente non sussiste nelle ipotesi di documento informatico (dichiarazione) conservato dai soggetti incaricati della trasmissione telematica con le modalità del citato articolo 3, D.M. 23 gennaio 2004.
Fonte: www.seac.it
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