Con Risoluzione 30 marzo 2007, n. 65, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che non si ha interruzione della tassazione di gruppo a seguito di un’operazione di scissione parziale e non proporzionale di una società appartenente all’area di consolidamento, se, come stabilito dall’art. 11, comma 4, D.M. 9 giugno 2004, l’operazione non comporta alcuna modifica alla compagine societaria del gruppo e non modifica il requisito del controllo in capo a tutte le società consolidate.
La locuzione “compagine sociale” va infatti intesa non con riferimento alle società coinvolte nell’operazione di scissione in qualità di società beneficiaria e società scissa, ma con riferimento all’intera area di consolidamento, per cui se le società partecipanti al gruppo continuano ad essere possedute dalla controllante, il regime del consolidato fiscale non viene meno.
Fonte: www.seac.it
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