Con la Sentenza n. 8140 dell’11 aprile 2011, la Corte di Cassazione ha stabilito che, ai fini del disconoscimento dei benefici fiscali per le società cooperative, è necessario e sufficiente che l’Amministrazione finanziaria accerti, in relazione allo specifico periodo d’imposta, l’insussistenza dei presupposti che consentono di ritenere l’esistenza in concreto del principio di mutualità.
A tale insussistenza, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, deve ritenersi equiparata l’impossibilità, determinata dalla cooperativa, di effettuare il predetto accertamento a causa sia della mancanza o della irregolare tenuta delle scritture contabili, sia del pacifico occultamento dei redditi conseguiti nell’anno di imposta in esame.
La Corte giunge, quindi, alla conclusione che deve essere accolto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva dato ragione alla società cooperativa contribuente riconoscendo, erroneamente, il diritto in favore di quest’ultima alle agevolazioni di cui all’articolo 12 della Legge n. 904 del 1977, nonostante la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
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