La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 11988 del 31 maggio 2011, ha affermato il principio secondo il quale, dal momento che la chiusura “in rosso” di un conto di cassa significa, senza possibilità di dubbio, che le spese sono di entità superiore agli introiti registrati, in tale situazione devono sussistere altri ricavi, non registrati, in misura almeno pari al disavanzo.
La chiusura di cassa con segno negativo, quindi, oltre a rappresentare, sotto il profilo formale, un’anomalia contabile, indica sostanzialmente l’omessa contabilizzazione di un’attività almeno equivalente al disavanzo.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
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