La Corte di Cassazione, con Sentenza 28 luglio 2006, n. 17229 ha stabilito che gli studi di settore non possono trovare applicazione qualora tra Ufficio e contribuente non vi sia stato alcun contraddittorio.
Gli studi di settore costituiscono infatti atti amministrativi generali di organizzazione, non sufficienti ai fini dell’accertamento, senza che l’attività istruttoria amministrativa non sia completata consentendo al contribuente di intervenire in sede procedimentale amministrativa, prima di essere costretto a ricorrere al giudice tributario per il superamento delle presunzioni, secondo il principio generale del giusto procedimento.
Fonte: www.seac.it
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