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24 Settembre 2011

Credito d’imposta derivante dalla conversione di attivita’ per imposte anticipate: l’Agenzia delle Entrate specifica le modalita’ di utilizzo.

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Nella Risoluzione n. 94 del 22 settembre 2011, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti riguardo alla corretta modalità di utilizzo del credito d’imposta risultante dalla conversione delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, in base alle disposizioni contenute del Decreto Milleproroghe del 29 dicembre 2010.

L’Agenzia, richiamando le norme in materia, ha affermato che, qualora sia evidenziata in bilancio una perdita d’esercizio, sono convertite nel credito d’imposta in questione le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, derivanti da svalutazioni di crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile e derivanti dal valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali i cui componenti negativi siano deducibili in più periodi d’imposta ai fini delle imposte sui redditi.

Tale credito d’imposta, in particolare se collegato al valore dell’avviamento, può essere utilizzato da tutti i contribuenti, anche se non si tratta di enti creditizi e finanziari.

Riguardo all’importo massimo di imposte anticipate che può essere convertito in credito d’imposta, nella Risoluzione è stata richiamata la norma che prevede un importo massimo pari al risultato della moltiplicazione della perdita d’esercizio evidenziata in bilancio ed il rapporto tra le attività di imposte anticipate, oggetto dell’agevolazione, e la somma del capitale sociale e delle riserve.

Inoltre, la conversione nel credito d’imposta in questione decorre dalla data di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci. Ed è da quella data che il credito d’imposta è utilizzabile. Dal periodo d’imposta in corso alla data di approvazione del bilancio, non sono ammesse variazioni in diminuzione che corrispondono all’ammontare delle imposte anticipate trasformate.

Ancora, il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione senza limiti di importo. Deve essere indicato in dichiarazione dei redditi. Infine, da quanto detto ne discende che al credito d’imposta in questione non può essere applicato alcun limite di utilizzo, diversamente da quanto previsto per crediti d’imposta aventi altra origine, come i crediti di natura agevolativa.

 

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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