L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 143 del 30.6.2003, ha chiarito che il credito d’imposta per usufruire delle agevolazioni della Legge cosiddetta Tremonti –Sud, non viene rideterminato in caso di scissione parziale qualora il bene oggetto di agevolazione mantenga la destinazione attribuitale nell’originaria struttura produttiva.
Tale destinazione si intende mantenuta qualora il bene sia trasferito insieme all’azienda o al ramo d’azienda di cui fa parte.