Con Circolare 10 luglio 2008, n. 48, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al credito di imposta per l’incremento dell’occupazione nelle aree svantaggiate, di cui ai commi 539-548, art. 2, Finanziaria 2008.
L’Amministrazione finanziaria ha chiarito che i “datori di lavoro” che possono beneficiare dell’agevolazione sono, in generale, tutti i soggetti che “in base alla vigente normativa sul lavoro” rivestono tale qualifica e pertanto anche liberi professionisti, persone fisiche non sostituti, nonché condomini.
Diversamente, non possono fruire del credito di imposta i soggetti operanti nel settore della costruzione navale e dell’industria carboniera. I soggetti operanti nel settore trasporti possono beneficiare del credito d’imposta in esame per l’assunzione a tempo indeterminato dei portatori di handicap e delle lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato.
Sono inoltre affrontate le seguenti altre tematiche: condizioni di ammissibilità e determinazione del credito di imposta, rispetto dei massimali, cumulo con altri aiuti, cause di decadenza, utilizzo e rilevanza del credito d’imposta, etc.
Fonte: www.seac.it
Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale