L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione del 12.9.2002 n. 298, ha chiarito che il contributo relativo al riscatto degli anni di laurea è deducibile dal reddito complessivo.
E’ interamente deducibile il contributo versato per il riscatto di laurea sia ai fini pensionistici che ai fini della buonuscita.