NULL
Novità Irpef - Ires
26 Maggio 2008

Deducibilità ai fini IRES e IRAP delle promozioni commerciali nelle auto: Risoluzione

Scarica il pdf

Con Risoluzione 19 maggio 2008, n. 204, l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello, ha fornito importanti chiarimenti in merito al trattamento IRES/IRAP e IVA di una promozione commerciale che una concessionaria di auto offre alla clientela, anche con servizi di assistenza postvendita.

L’Amministrazione finanziaria ha infatti chiarito che ai fini della determinazione della base imponibile:

  • IRES, non sono ammessi in deduzione accantonamenti diversi da quelli previsti dal comma 4, articolo 107, TUIR; diversamente, qualora il periodo di effettivo sostenimento dell’onere dovesse essere diverso da quello di accantonamento al fondo, l’utilizzo dello stesso rileverà come variazione in diminuzione;
  • IRAP, come ai fini IRES, non sono deducibili gli accantonamenti ai fondi rischi (B12 e B13) che risulteranno deducibili solo al momento dell’effettivo sostenimento, sempreché rientrino sotto il profilo contabile nell’aggregato B;
  • IVA, la stessa sarà determinata al netto degli sconti dovuti ed applicati direttamente in fattura al cliente, in applicazione dell’articolo 13, DPR n. 633/1972.

     

    Fonte:  www.seac.it

     

    Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

     

    Articoli correlati
    24 Aprile 2025
    Subappalti e interventi multipli: nuove indicazioni sui bonus edilizi

    Aggiornamento normativo a cura dell’Agenzia delle Entrate – 16 aprile 2025 Nuovi...

    24 Aprile 2025
    Interessi passivi su mutui ipotecari: chiarimenti sulla deducibilità per le società immobiliari

    La normativa italiana prevede in alcuni casi una deducibilità integrale degli interessi...

    24 Aprile 2025
    Compensi opere dell’ingegno: no alla tassazione in Italia per i non residenti

    In base alla normativa fiscale italiana, chi non è residente in Italia è soggetto a...

    Affidati ad un professionista
    Richiedi una consulenza con un nostro esperto