Con Risoluzione 19 novembre 2008, n. 448, l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti in merito alla deducibilità ai fini IRPEF dell’assegno di mantenimento erogato all’ex coniuge di cui all’art. 10, TUIR.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, le somme erogate a titolo di adeguamento dell’assegno di mantenimento all’indice ISTAT, sono deducibili solo nel caso in cui tale adeguamento sia espressamente previsto dal giudice nella sentenza di separazione o in provvedimenti ad essa equiparati.
Fonte: www.seac.it
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