Con Risoluzione 11 luglio 2008, n. 293, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla deducibilità dei contributi versati alle casse sanitarie prevista dall’art. 51, comma 2, lett. a), TUIR, da parte dell’ex dipendente dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
L’art. 1, comma 197, lett. b), Finanziaria 2008, ha modificato la lett. a) del secondo comma dell’art. 51, TUIR, rendendo deducibile dal reddito di lavoro dipendente o assimilato, per un importo non superiore a euro 3.615,20, i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a Enti o Casse aventi esclusivamente fine assistenziale.
Secondo l’Agenzia, poiché il reddito da pensione è assimilabile al reddito da lavoro dipendente, anche i pensionati possono scomputare dal reddito i contributi versati. Inoltre, viene precisato che nel limite massimo di deducibilità (3.615,20 euro), si dovrà tenere conto anche dei contributi versati direttamente ai fondi integrativi, deducibili ai sensi dell’art. 10, lett. e-ter), TUIR.
Fonte: www.seac.it
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