NULL
Novità Irpef - Ires
19 Luglio 2008

Deducibilità contributi previdenziali ed assistenziali: Risoluzione delle Entrate

Scarica il pdf

Con Risoluzione 11 luglio 2008, n. 293, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla deducibilità dei contributi versati alle casse sanitarie prevista dall’art. 51, comma 2, lett. a), TUIR, da parte dell’ex dipendente dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

L’art. 1, comma 197, lett. b), Finanziaria 2008, ha modificato la lett. a) del secondo comma dell’art. 51, TUIR, rendendo deducibile dal reddito di lavoro dipendente o assimilato, per un importo non superiore a euro 3.615,20, i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a Enti o Casse aventi esclusivamente fine assistenziale.

Secondo l’Agenzia, poiché il reddito da pensione è assimilabile al reddito da lavoro dipendente, anche i pensionati possono scomputare dal reddito i contributi versati. Inoltre, viene precisato che nel limite massimo di deducibilità (3.615,20 euro), si dovrà tenere conto anche dei contributi versati direttamente ai fondi integrativi, deducibili ai sensi dell’art. 10, lett. e-ter), TUIR.

 

Fonte:  www.seac.it

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

 

Articoli correlati
24 Aprile 2025
Subappalti e interventi multipli: nuove indicazioni sui bonus edilizi

Aggiornamento normativo a cura dell’Agenzia delle Entrate – 16 aprile 2025 Nuovi...

24 Aprile 2025
Interessi passivi su mutui ipotecari: chiarimenti sulla deducibilità per le società immobiliari

La normativa italiana prevede in alcuni casi una deducibilità integrale degli interessi...

24 Aprile 2025
Compensi opere dell’ingegno: no alla tassazione in Italia per i non residenti

In base alla normativa fiscale italiana, chi non è residente in Italia è soggetto a...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto