Con la Circolare n. 17 del 29 maggio 2013, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla nuova disciplina della deducibilità dei canoni di leasing, ai fini delle imposte dirette, introdotta dal Decreto Legge n. 16 del 2 marzo 2012, convertito dalla Legge n. 44 del 26 aprile 2012.
La disciplina attualmente vigente in materia non prevede più la necessità, ai fini della deducibilità dei canoni di leasing, di una durata minima del contratto. La durata minima è richiesta soltanto fiscalmente. Nella Circolare, viene illustrato, quindi, il trattamento fiscale dei canoni di leasing non ancora dedotti alla scadenza del contratto, questione che si pone quando la durata contrattuale è inferiore a quella minima prevista fiscalmente.
La questione viene affrontata considerando le tre diverse ipotesi che si possono presentare al momento della scadenza del contratto di leasing, ossia l’esercizio del diritto di riscatto da parte dell’impresa utilizzatrice, il non esercizio del diritto di riscatto (con conseguente rientro del bene nella disponibilità della società di leasing), la cessione a terzi del contratto di leasing.
Nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate, vengono trattati anche altri aspetti della disciplina della deducibilità dei canoni di leasing, successiva all’introduzione delle nuove norme. In particolare, sono prese in esame le seguenti questioni: la determinazione della quota di interessi passivi impliciti; la determinazione della parte della quota capitale dei canoni di fabbricati strumentali acquisiti in locazione finanziaria riferibile all’area sulla quale sono situati i fabbricati medesimi, parte irrilevante fiscalmente e quindi non deducibile; la disciplina della deduzione dei canoni di leasing per i lavoratori autonomi; i riflessi sull’applicazione dell’Irap.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.