Con Risoluzione 18 maggio 2006, n. 69, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla deducibilità dei contributi previdenziali che i ragionieri devono versare alla propria Cassa.
Rispondendo ad un interpello, l’Amministrazione Finanziaria ha, in particolare, riconosciuto la deducibilità del contributo integrativo minimo che i ragionieri devono versare nei casi in cui il volume di affari sia nullo o di importo ridotto. Come sottolineato dalle Entrate, tale costo, infatti, non può essere recuperato dai clienti, e grava completamente sul ragioniere. Ciò giustifica il riconoscimento delle sua deducibilità dal reddito complessivo.
Fonte: www.seac.it
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