Con Risoluzione 24 luglio 2008, n. 320, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alla deducibilità dei costi relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, di cui all’articolo 102, comma 9, TUIR.
In particolare, l’Agenzia precisa che le apparecchiature terminali non suscettibili (in virtù delle proprie specificità tecniche) di essere utilizzate per finalità diverse da quelle esclusivamente imprenditoriali, non rientrano nel campo di applicazione delle limitazioni di cui all’art. 102, comma 9, TUIR, in quanto, relativamente alle stesse, non sussiste la possibilità di utilizzo o impiego differente da quello per finalità di carattere imprenditoriale.
Pertanto, i costi relativi alle apparecchiature in esame risultano interamente deducibili in base all’applicazione del principio generale di inerenza.
Fonte: www.seac.it
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