Con Risoluzione 21 aprile 2009, n. 104, l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un’istanza d’interpello, si è espressa in materia di deduzioni IRAP relativa al personale addetto all’attività di ricerca e sviluppo prevista ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. a), n. 5, D.Lgs. n. 446/97.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, l’attestazione di effettivo sostenimento dei costi, condizione necessaria al fine di accedere al beneficio fiscale, deve essere rilasciata dall’organo deputato alla funzione di controllo contabile/gestionale.
Pertanto, nelle società quotate, in sostituzione del presidente del collegio sindacale, l’attestazione può essere rilasciata anche dal presidente della società di revisione o, in alternativa, dal soggetto che ne ha la rappresentanza ai fini del controllo contabile.
Fonte: www.seac.it
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