Con Circolare 21 dicembre 2009, n. 53, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’esclusione da imposizione fiscale degli aumenti di capitale, ai sensi dell’art. 5, comma 3-ter, D.L. n. 78/2009.
In particolare l’Amministrazione finanziaria ha precisato quanto segue:
- i beneficiari dell’agevolazione sono le società di capitali, comprese le cooperative, e le società di persone che svolgono attività d’impresa;
- rilevano gli aumenti mediante immissione di nuove risorse, comprese le costituzioni di capitale sociale di nuove società, effettuate fra il 5 agosto 2009 e il 5 febbraio 2010;
- gli aumenti sono perfezionati alla data di iscrizione della delibera nel registro imprese; qualora la sottoscrizione avvenga in data successiva fa riferimento la data di deposito degli amministratori dell’iscrizione nel registro imprese dell’attestazione dell’esecuzione dell’aumento;
- il limite di aumento dei 500.000 euro va riferito alle sole persone fisiche (sia vecchi che nuovi soci), a nulla rilevando la quota riferibile a soggetti diversi dalle persone fisiche; inoltre le persone fisiche possono effettuare più aumenti di capitali a favore di diverse società;
- l’esclusione da imposizione fiscale del 3% rileva sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini IRAP e concorre a determinare il risultato anche in presenza di perdite.
Fonte: www.seac.it
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