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Novità Irpef - Ires
9 Giugno 2012

Detrazione fiscale per gli interventi di recupero edilizio: in caso di bonifico incompleto non si puo’ beneficiarne.

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Nella Risoluzione n. 55 del 7 giugno 2012, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un interpello relativo all’agevolazione fiscale del 36 % prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

In particolare, il caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia riguarda il pagamento dell’importo dovuto alla ditta venditrice, per il quale si richiede la detrazione, effettuato mediante bonifico bancario incompleto. Nella causale dell’ordine di bonifico, infatti, non erano stati indicati il riferimento normativo alla Legge n. 449 del 1997, il codice fiscale degli ordinanti, che sarebbero divenuti beneficiari della detrazione, ed il numero di partita Iva del soggetto a favore del quale era effettuato il pagamento. Così alla società venditrice non era stata operata la ritenuta fiscale del 4 % prevista dal Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010. La questione che si pone è se coloro che hanno effettuato il pagamento possano, nonostante queste condizioni, beneficiare dell’agevolazione fiscale suddetta.

L’Agenzia delle Entrate ha affermato che attualmente, alla luce della nuova funzione svolta dal pagamento mediante bonifico (legata all’obbligo da parte degli istituti bancari e delle Poste Italiane di operare la ritenuta d’acconto), il contribuente che intende fruire dell’agevolazione fiscale deve rispettare pienamente le condizioni previste dalla normativa, ed in particolare le condizioni relative alle modalità di pagamento delle spese detraibili.

E’ stato precisato che la detrazione può, però, operare ugualmente qualora il contribuente ripeta il pagamento mediante un nuovo bonifico nel quale siano riportati in modo corretto tutti i dati richiesti, così da consentire alla Banca o alle Poste Italiane di operare la ritenuta del 4 %. In particolare, la ripetizione del pagamento nel corso dell’anno 2012 renderà detraibile la spesa sostenuta nella dichiarazione dei redditi relativa al 2012. Naturalmente, spetterà poi alle parti accordarsi riguardo alla restituzione di quanto originariamente versato.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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