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Novità Irpef - Ires
14 Maggio 2011

Detrazione per le ristrutturazioni edilizie: se non si puo’ usufruire del beneficio perche’ il bonifico e’ incompleto, c’e’ una responsabilita’ anche della Banca.

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Con Decisione n. 655 del 2 luglio 2010, solo ora resa pubblica, il Collegio di Milano dell’Arbitro Bancario Finanziario ha affermato che l’obbligo di diligenza e di buona fede della Banca nell’esecuzione dei propri incarichi debba essere esteso al punto di comprendere l’obbligo di assistenza dei propri clienti nella corretta predisposizione degli ordini di bonifico al fine di consentire loro di godere di un’agevolazione fiscale. Ciò, in particolar modo, qualora si tratti di agevolazioni previste da norme fiscali che abbiano un’applicazione diffusa.

Di conseguenza, è stata riconosciuta una responsabilità concorrente della Banca nel non aver fatto rilevare l’incompletezza dei dati specificati negli ordini di bonifico relativi ad interventi di ristrutturazione per i quali, a causa appunto di tale incompletezza, la cliente non aveva potuto beneficiare della detrazione fiscale del 36 %. In particolare, mancavano il codice fiscale dell’ordinante e del beneficiario e la causale del versamento.

Il Collegio ha, in conclusione, riconosciuto di dover ripartire le colpe nella misura del 50 % in capo alla cliente della Banca e nella misura del 50 % in capo all’intermediario finanziario.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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