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Novità Irpef - Ires
7 Gennaio 2011

Detrazioni per figli a carico: le regole in caso di genitore divorziato che non può beneficiarne.

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Con la Risoluzione n. 143 del 30 dicembre 2010, l’Agenzia delle Entrate ha risposto al quesito postole da un contribuente divorziato, con una figlia affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, riguardo alla possibilità di fruire, in sede di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, della detrazione per la figlia nella misura massima del 100 %, dal momento che l’altro coniuge, presso il quale risiede la figlia, non è titolare di alcun reddito e, quindi, non presenta la dichiarazione dei redditi e non beneficia in alcun modo della detrazione.

L’Agenzia delle Entrate, richiamando una propria precedente Circolare del 2007, ha affermato che, in caso di genitori separati o divorziati e di affidamento congiunto dei figli, la detrazione deve essere ripartita nella misura del 50 % per ciascun genitore, salvo un diverso specifico accordo tra le parti in base al quale venga attribuita l’intera detrazione al genitore che ha il reddito più elevato e venga poi riversato l’importo spettante al genitore che non può fruire del beneficio.

In più, in caso di imposta incapiente del genitore che ha diritto alla detrazione è possibile che questi devolva all’altro genitore la detrazione non fruita per incapienza dell’imposta e quest’ultimo, salvo diverso accordo, dovrà riversare all’altro genitore un importo pari all’intera detrazione o al 50 % di essa, in caso di affidamento congiunto dei figli. 

 

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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