Con la Risoluzione n. 143 del 30 dicembre 2010, l’Agenzia delle Entrate ha risposto al quesito postole da un contribuente divorziato, con una figlia affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, riguardo alla possibilità di fruire, in sede di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, della detrazione per la figlia nella misura massima del 100 %, dal momento che l’altro coniuge, presso il quale risiede la figlia, non è titolare di alcun reddito e, quindi, non presenta la dichiarazione dei redditi e non beneficia in alcun modo della detrazione.
L’Agenzia delle Entrate, richiamando una propria precedente Circolare del 2007, ha affermato che, in caso di genitori separati o divorziati e di affidamento congiunto dei figli, la detrazione deve essere ripartita nella misura del 50 % per ciascun genitore, salvo un diverso specifico accordo tra le parti in base al quale venga attribuita l’intera detrazione al genitore che ha il reddito più elevato e venga poi riversato l’importo spettante al genitore che non può fruire del beneficio.
In più, in caso di imposta incapiente del genitore che ha diritto alla detrazione è possibile che questi devolva all’altro genitore la detrazione non fruita per incapienza dell’imposta e quest’ultimo, salvo diverso accordo, dovrà riversare all’altro genitore un importo pari all’intera detrazione o al 50 % di essa, in caso di affidamento congiunto dei figli.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale