NULL
Novità Irpef - Ires
18 Giugno 2011

Disoccupato proprietario di tre autovetture utilizzate da terzi: legittima l’applicazione del redditometro.

Scarica il pdf

Nella Sentenza n. 12448 dell’8 giugno 2011, la Corte di Cassazione ha affermato, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione Tributaria Regionale, che è pienamente legittima l’applicazione del redditometro a persona disoccupata che non ha presentato dichiarazione dei redditi, alla luce della circostanza che la persona medesima risulta proprietaria di tre autovetture, e nonostante tali mezzi siano concessi in comodato a terzi.

La Suprema Corte ha richiamato il Decreto Ministeriale del 10 settembre 1992 nel quale viene individuata la disponibilità dei beni, che costituiscono indici e coefficienti presuntivi di capacità contributiva, ai fini dell’applicazione dell’accertamento sintetico, nella condizione di chi “a qualsiasi titolo o anche di fatto utilizza o fa utilizzare i beni”.

Nel caso di specie, la Corte ha riconosciuto che rientra in tale ipotesi il contribuente, intestatario delle autovetture, sia pur concesse in uso gratuito a terze persone.

Come evidenziato nella Sentenza, scopo della normativa relativa all’accertamento sintetico è quello di individuare fonti di reddito non dichiarate. La titolarità di un reddito da lavoro è, invece, estranea alla logica di tale istituto.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
20 Dicembre 2024
Start-up e PMI innovative: nuova legge su mercato e concorrenza

Dal 18 dicembre 2024, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è operativa la legge...

20 Dicembre 2024
SRL o SRLS: come funziona e quale scegliere?

In un contesto macroeconomico caratterizzato da incertezza economica, gli aspiranti...

20 Dicembre 2024
Pace contributiva 2024-2025: quali sono le condizioni necessarie?

La pace contributiva permette ai lavoratori privi di anzianità contributiva fino...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto