Con Sentenza 9 settembre 2008, n. 23074, la Corte di Cassazione, nell’accogliere il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, ha disposto che l’istanza di rimborso di imposte versate in acconto può essere presentata al più tardi entro 48 mesi decorrenti dal giorno del singolo versamento se lo stesso risulti non dovuto già al momento della sua effettuazione.
La Corte ha, pertanto riformato la sentenza della CTR Lazio, stabilendo che il termine decadenziale di 48 mesi, previsto dall’articolo 38, DPR n. 602/1973, decorre dal giorno del versamento:
- del saldo, nel caso di eccedenza di importi corrisposti rispetto al tributo dovuto al momento del saldo o in una successiva determinazione in via definitiva;
- dei singoli acconti, se questi non risultano dovuti fin dal momento della loro effettuazione.
Fonte: www.seac.it
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