NULL
Novità Irpef - Ires
17 Febbraio 2007

Emendabilità della dichiarazione a favore del contribuente: Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate

Scarica il pdf

Con Risoluzione 14 febbraio 2007, n. 24, l’Agenzia delle Entrate, confermando quanto già precisato con Circolare n. 6/2002, ribadisce che la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore del contribuente (dalla quale emerga quindi un maggior credito o un minor debito) non può avvenire oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.

Ciò, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 2, comma 8-bis, D.P.R. n. 322/1998: decorso tale termine, non è più possibile per il contribuente presentare dichiarazioni integrative a suo favore.

Viene inoltre esclusa senza aver prima presentato la dichiarazione integrativa la possibilità di presentare direttamente un’istanza di rimborso nei termini previsti dall’art. 38, D.P.R. n. 602/1973: tale possibilità, come affermato dalla Corte di Cassazione con Sentenza n. 17394/2002, risulta esperibile solo prima del 1º gennaio 2002, data di entrata in vigore del citato comma 8-bis.

Fonte:  www.seac.it

 

Per maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
24 Aprile 2025
Subappalti e interventi multipli: nuove indicazioni sui bonus edilizi

Aggiornamento normativo a cura dell’Agenzia delle Entrate – 16 aprile 2025 Nuovi...

24 Aprile 2025
Interessi passivi su mutui ipotecari: chiarimenti sulla deducibilità per le società immobiliari

La normativa italiana prevede in alcuni casi una deducibilità integrale degli interessi...

24 Aprile 2025
Compensi opere dell’ingegno: no alla tassazione in Italia per i non residenti

In base alla normativa fiscale italiana, chi non è residente in Italia è soggetto a...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto