Con la Circolare n. 23 del 20 aprile scorso, l’Agenzia delle Entrate interviene nuovamente in materia di addizionale comunale e di esenzione dal pagamento del relativo importo.
In particolare, ribadendo quanto anticipato nel comunicato stampa del 16 aprile scorso, l’Agenzia afferma che il sostituto d’imposta è obbligato ad applicare la soglia di esenzione, eventualmente deliberata dal Comune, anche ai fini della determinazione dell’acconto 2007, senza richiesta del contribuente.
Pertanto, sottolinea l’Agenzia, la predetta soglia deve essere applicata in automatico dal sostituto d’imposta, indipendentemente da un’espressa richiesta del lavoratore, essendo sufficiente, a tali fini, che lo stesso risulti residente, alla data del 1º gennaio dell’anno cui si riferisce l’imposta, in un comune che ha deliberato l’agevolazione.
Fonte: www.seac.it
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