L’Agenzia delle Entrate ha chiarito con la Risoluzione n. 108 del 15.5.2003 che le società beneficiarie dell’esenzione decennale da Irpeg e Ilor, come da Legge 64/1986, non sono soggette ai limiti di riporto delle perdite.
Le perdite quindi sono trasferibili negli esercizi successivi, mentre alla scadenza dell’agevolazione stessa, tali importi possono essere portati in diminuzione del reddito complessivo a partire dal periodo d’imposta 2002 e in quelli successivi, ed entro il quinto periodo d’imposta successivo.