Con Risoluzione 30 marzo 2009, n. 82, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla possibilità, di cui all’articolo 1, comma 37, Finanziaria 2008, di escludere i beni immobili strumentali dal patrimonio aziendale pagando un’imposta sostitutiva pari al 10% della differenza tra il valore normale ed il valore fiscale dei beni.
Il documento di prassi precisa che, ai fini del perfezionamento della suddetta esclusione, non rileva l’omesso o tardivo pagamento dell’imposta (nemmeno quello della prima rata), in quanto può essere comunque regolarizzato attraverso l’istituto del ravvedimento operoso.
Inoltre, secondo l’Agenzia, la mancata compilazione dell’apposito quadro RQ, sezione IV, Mod. Unico PF 2008, dedicato all’operazione in esame, può essere sanata presentando una dichiarazione integrativa entro novanta giorni dalla scadenza del termine (fermo restando l’applicazione della sanzione per il ritardo).
Fonte: www.seac.it
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