Con i commi da 460 a 466, la Legge finanziaria 2005 promuove una restrizione delle agevolazioni fiscali previste dalle Leggi speciali a favore delle società cooperative.
In particolare, relativamente alle cooperative a mutualità prevalente, è disposto:
che le somme accantonate a riserve indivisibili sono escluse da tassazione IRES non più in modo integrale, ma in misura ridotta;
che le agevolazioni disposte dall’articolo 10, D.P.R. n. 601/1973, a favore delle cooperative agricole e della piccola pesca non sono più applicabili relativamente al 20% degli utili netti annuali;
che l’agevolazione di cui all’articolo 11, D.P.R. n. 601/1973, prevista per le cooperative di produzione e di lavoro, si rende applicabile limitatamente al reddito imponibile derivante dall’indeducibilità dell’IRAP;
una parziale indeducibilità degli interessi sulle somme che i soci persone fisiche versano alle società cooperative e loro consorzi alle condizioni di cui all’articolo 13, D.P.R. n. 601/1973.
Per le cooperative diverse, infine, si dispone che le somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci, non concorrono a formare il reddito imponibile, e sono pertanto esenti, limitatamente alla quota del 30% degli utili netti annuali.
Fonte: www.seac.it