Con Risoluzione 2 marzo 2010, n. 13, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito al trattamento fiscale riservato all’acquisto di immobili strumentali da parte di professionisti.
L’Amministrazione finanziaria ha chiarito che l’art. 54, TUIR, modificato dalla Legge n. 296/2006, ha permesso, a determinate condizioni e limiti, la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria stipulati per l’acquisto di immobili strumentali tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2009.
Le Entrate, inoltre, hanno precisato quanto segue:
- le plusvalenze derivanti da cessioni di immobili strumentali acquistati dopo il 1º gennaio 2007 concorrono alla determinazione del reddito da lavoro autonomo;
- i canoni di locazione finanziaria derivanti da contratti di leasing stipulati dopo il 31 dicembre 2009 non sono deducibili e non potrà nemmeno essere dedotta la rendita catastale dell’immobile.
Fonte: www.seac.it
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