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24 Dicembre 2011

Fondi immobiliari chiusi: in un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’analisi della nuova disciplina.

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Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 dicembre 2011, sono state definite le modalità di attuazione delle disposizioni del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010, così come modificato dal Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011, in materia di fondi comuni d’investimento immobiliare.

In primo luogo, le disposizioni in questione hanno previsto che il regime di tassazione dei fondi immobiliari, in materia di imposizione diretta, di Iva e di imposte indirette, trova applicazione anche ai fondi partecipati esclusivamente da uno o più soggetti investitori istituzionali.

Quanto ai fondi non istituzionali, la nuova disciplina ha introdotto un particolare trattamento fiscale riguardo alle partecipazioni superiori al 5 %, detenute, in tali fondi, da soggetti diversi da quelli indicati al comma 3 del dell’articolo 32 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010 (partecipanti non istituzionali): i redditi conseguiti dal fondo e rilevati nei rendiconti di gestione devono essere imputati per trasparenza ai soggetti medesimi, in proporzione alla loro quota di partecipazione.

Il partecipante deve scomputare, in sede di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, la ritenuta applicata dalla società di gestione del risparmio o dall’intermediario depositario.

Nel Provvedimento è stato ricordato che i redditi predetti rientrano nella categoria dei redditi di capitale, in quanto derivano dalla partecipazione ad un organismo di investimento collettivo del risparmio.

Se i redditi vengono corrisposti a soggetti residenti all’estero, si applica una ritenuta a titolo d’imposta del 20 %, al momento della loro corresponsione. Se il soggetto risiede in un Paese con il quale l’Italia ha sottoscritto una convenzione contro le doppie imposizioni, è applicabile l’eventuale minore aliquota prevista dalla convenzione in questione. Inoltre, i fondi pensione e gli organismi di investimento collettivo del risparmio esteri, istituiti in Stati e territori inclusi nella “white list”, gli enti e gli organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, le Banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato, sono assoggettati al regime speciale di non imponibilità, indipendentemente dall’entità della partecipazione detenuta nel fondo immobiliare. Non deve, però, trattarsi di partecipazioni detenute in via mediata.

Inoltre, i soggetti non istituzionali che detenevano, alla data del 31 dicembre 2010, una partecipazione superiore al 5 %, devono versare l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 5 %. L’imposta, però, non è dovuta se il fondo è di nuova istituzione ed alla data del 31 dicembre 2010 non era ancora operativo.

Riguardo alle modalità di determinazione dell’imposta sostitutiva, questa è calcolata sul valore medio delle quote possedute nel periodo d’imposta 2010, risultante dalla relazione semestrale, dal rendiconto annuale e dagli eventuali prospetti periodici di distribuzione relativi al periodo d’imposta predetto.

Ancora, il valore fiscale delle quote è pari al costo di sottoscrizione o di acquisto o, se maggiore, al valore che ha concorso alla determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva.

E’, altresì, precisato che, nei confronti dei partecipanti che possiedono quote superiori al 5 %, i proventi maturati fino al 31 dicembre 2010 e corrisposti nei periodi d’imposta successivi non sono assoggettabili a tassazione fino a concorrenza dell’ammontare che ha concorso alla determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva.   

L’altra questione trattata nel Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate è quella della liquidazione dei fondi. Con riferimento ai fondi diversi da quelli istituzionali nei quali almeno un partecipante detiene quote superiori al 5 %, alla data del 31 dicembre 2010, la società di gestione del risparmio può deliberare, entro il 31 dicembre 2011, la liquidazione del fondo.

In questo caso, la società di gestione del risparmio deve prelevare, a titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, un ammontare pari al 7 % del valore netto del fondo risultante dal prospetto relativo al 31 dicembre 2010.

Inoltre, sui risultati della gestione, realizzati dal fondo dal 1° gennaio 2011 fino alla conclusione della liquidazione, la società di gestione del risparmio deve applicare un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap nella misura del 7 %.

Sui proventi erogati ai partecipanti fino alla chiusura della liquidazione, invece, non si applica la ritenuta fino a concorrenza dell’ammontare assoggettato a tassazione in capo al fondo. Inoltre, gli atti di liquidazione del patrimonio immobiliare sono assoggettati alle imposte fisse di registro, ipotecaria e catastale.

Riguardo ai versamenti delle imposte sostitutive, il Provvedimento rinvia alla Risoluzione n. 119 del 9 dicembre 2011 (newsletter Misterfisco del 19 dicembre 2011) con la quale sono stati istituiti i codici tributo.

E’ stata, infine, riconosciuta la possibilità di effettuare il versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva del 5 % da parte della società di gestione del risparmio o dell’intermediario depositario, rata che sarebbe scaduta il 16 dicembre 2011, entro e non oltre il 16 gennaio 2012, con la maggiorazione degli interessi, ma senza l’applicazione delle sanzioni.     

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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