Con Risoluzione 26 ottobre 2009, n. 262, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al corretto trattamento fiscale da applicare agli assegni vitalizi erogati agli onorevoli dopo la fine del loro mandato.
In particolare, l’Amministrazione finanziaria precisa che le somme in esame non possono essere assimilate alle pensioni e, pertanto, non godono dell’esenzione IRPEF prevista per i trattamenti pensionistici riservati alle vittime di atti terroristici (Legge 3 agosto 2004, n. 206).
Tali assegni, infatti, devono considerarsi come delle vere e proprie indennità correlate alla cessazione dell’incarico pubblico.
Fonte: www.seac.it
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