Con Sentenza n. 67/03/10 la CTP di Genova, annullando un avviso di accertamento emesso nei confronti di un agente di commercio, ha disposto che le risultanze del software Gerico non possono portare da sole alla rettifica del reddito dichiarato dal contribuente.
Secondo i giudici, infatti, lo scostamento dei ricavi evidenziati da Gerico deve essere comprovato da dati certi e documentati.
A tale proposito, si ricorda quanto stabilito dalla Sentenza 18 dicembre 2009, n. 26635, con la quale le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha evidenziato che gli studi di settore ed i parametri sono semplicemente indici che evidenziano una possibile anomalia del reddito dichiarato e non tengono conto della singola posizione soggettiva del contribuente, in relazione all’attività di lavoro svolta (si veda SeacInfo del 21 dicembre 2009).
Fonte: www.seac.it
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