Con Sentenza 23 aprile 2009, n. 9661, la Corte di Cassazione ha stabilito che il consultorio familiare, qualora rispetti le finalità solidaristiche previste dalla norma e non effettuati alcun addebito all’utente, può essere qualificato come ONLUS e quindi beneficiare del regime impositivo privilegiato previsto dal D.Lgs. n. 460/97, anche se svolge la sua attività in convenzione con la Pubblica amministrazione.
Secondo i giudici, i contributi ricevuti dall’ente pubblico non concorrono alla formazione del reddito imponibile dell’ente non commerciale.
La Cassazione conferma dunque quanto già affermato dalla stessa Amministrazione finanziaria con Risoluzione n. 70/2009.
Fonte: www.seac.it
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