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Novità Irpef - Ires
5 Febbraio 2011

I premi sulla vita pagati in favore dell’ex coniuge non sono deducibili. Sentenza della Corte di Cassazione.

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Con la Sentenza n. 2236 del 31 gennaio 2011, la Corte di Cassazione si è pronunciata riguardo alla questione della deducibilità o meno dei premi sulla vita pagati da un coniuge (nel caso di specie, dal marito) in favore dell’altro coniuge divorziato (nel caso di specie, la ex moglie).

La Suprema Corte ha riconosciuto come corretto il ragionamento seguito dalla Corte d’Appello secondo il quale la deducibilità deve essere limitata agli oneri costituiti dall’assegno periodico di mantenimento corrisposto al coniuge divorziato (come previsto dal Tuir) e non può estendersi ai premi pagati per l’assicurazione sulla vita a favore dell’ex coniuge, anche se il pagamento di tali premi è stato stabilito nella sentenza del tribunale, in occasione della causa di divorzio. Le disposizioni del settore civilistico relative ai rapporti tra i coniugi, infatti, non sono suscettibili di interpretazione analogica che ne permetta l’applicazione nell’ambito fiscale.

L’estensione della disciplina di favore, del resto, non è prevista neanche nel caso di corresponsione dell’assegno di mantenimento in un’unica soluzione. Quindi, deve ancor più negarsi la deducibilità dal reddito nel caso, come quello esaminato dalla Corte di Cassazione, nel quale il premio non viene neanche corrisposto al coniuge, ma ad un terzo (la compagnia di assicurazione) ed il relativo capitale verrà versato, presumibilmente, in un’unica soluzione alla scadenza pattuita.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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