Nella Risoluzione n. 48 dell’8 luglio 2013, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di calcolo della riduzione dell’imposta estera detraibile, in virtù dell’articolo 165 del TUIR, in particolare nel caso di redditi da lavoro dipendente prestato all’estero.
La disposizione suddetta stabilisce che, nel caso in cui il reddito estero concorra alla formazione del reddito complessivo, l’imposta estera detraibile deve essere ridotta in misura corrispondente.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il reddito prodotto all’estero deve essere individuato nel risultato dell’operazione che dal compenso percepito permette di giungere, sulla base delle regole di determinazione previste dall’ordinamento italiano, a definire la base imponibile. Nel caso del reddito da lavoro dipendente, dovranno applicarsi specificamente le regole previste dall’articolo 51 del TUIR.
La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è quella secondo la quale, in conformità a quanto disposto dal TUIR, per determinare l’imposta estera detraibile è necessario rapportare il reddito estero, determinato in via convenzionale (in base ai criteri di cui all’articolo 51 del TUIR), al reddito che sarebbe tassabile in via ordinaria, e non in misura convenzionale, se l’attività lavorativa fosse svolta in Italia.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.