Tra i diversi argomenti chiariti dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 21 novembre 2006, n. 34, rientra anche la previsione, introdotta dal D.L. n. 223/2006, in ordine al fatto che ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili dei fabbricati strumentali, gli stessi devono essere assunti al netto del costo delle aree su cui insistono e di quelle pertinenziali. A tale proposito, la Circolare dispone che:
- la nuova regola si applica già in sede di determinazione dell’acconto, considerando come imposta relativa al 2005 quella che si sarebbe ottenuta applicando le nuove previsioni;
- per identificare i fabbricati industriali, per i quali la percentuale di scorporo da applicare sul costo complessivo è fissata al 30%, è necessario fare riferimento all’effettiva destinazione dell’immobile. In particolare, sono da considerarsi industriali i fabbricati destinati alla produzione/trasformazione dei beni, a prescindere dalla classificazione catastale/contabile attribuita;
- il costo complessivo, sul quale applicare le percentuali del 20% o 30% (se fabbricato industriali), deve essere considerato al netto degli eventuali costi incrementativi, che sono stati capitalizzati, e delle eventuali rivalutazioni;
- la nuova regola non impatta ai fini del leasing;
- nei casi di ammortamento già in corso, il costo, fiscalmente rilevante, del fabbricato è pari al valore del fabbricato al netto degli ammortamenti dedotti fino al periodo di imposta precedente quello in corso al 4 luglio 2006.
Fonte: www.seac.it
Articolo pubblicato in data 25.11.2006
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