Con parere 28 ottobre 2004, n. 32340/C2, l’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni in merito all’indennità di disponibilità prevista nel nuovo contratto di lavoro intermittente, di cui al D.Lgs. n. 276/2003.
Secondo le Entrate le somme corrisposte a titolo di indennità costituiscono, a tutti gli effetti, reddito di lavoro dipendente e come tale impongono l’assolvimento di tutti gli adempimenti previsti per i sostituti d’imposta.
Fonte: www.seac.it