La Risoluzione n. 18.9.2001 n. 132, dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso di risoluzione del rapporto di agenzia, le indennità dovute alle società di persone non sono assoggettate alla ritenuta a titolo di acconto del 20%.
La Risoluzione n. 18.9.2001 n. 132, dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso di risoluzione del rapporto di agenzia, le indennità dovute alle società di persone non sono assoggettate alla ritenuta a titolo di acconto del 20%.