Con Sentenza n. 99/12/07, la CTP di Milano ha accolto il ricorso di un contribuente che si era visto contestare dall’Amministrazione finanziaria l’indicazione, nella propria dichiarazione dei redditi, delle ritenute che il proprio datore di lavoro aveva certificato nei cedolini paga, ma non nel modello CUD, che, essendo stato il datore dichiarato fallito, non era stato rilasciato ai dipendenti.
I Giudici, nel caso oggetto della Sentenza, non hanno ritenuto che trovasse applicazione l’obbligazione tributaria solidale tra sostituto e sostituito ex art. 35, D.P.R. n. 602/1973.
Tale fattispecie si verifica nel momento in cui il datore non provvede ad effettuare né le ritenute né i relativi versamenti: invece nel caso in esame, il datore di lavoro aveva effettivamente certificato le ritenute, senza tuttavia versarle al Fisco.
Fonte: www.seac.it
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