Con Risoluzione 19 aprile 2007, n. 71 l’Agenzia delle Entrate ha affermato che le cooperative edilizie a proprietà indivisa non possono dedurre, ai fini fiscali, gli interessi passivi relativi ai prestiti contratti per l’acquisizione degli immobili assegnati in godimento ai soci a scopo abitativo. Possono, tuttavia, fruire della detrazione del 19% sui mutui ipotecari per l’acquisto o costruzione dell’abitazione principale.
Secondo l’Agenzia, le cooperative a proprietà indivisa, svolgono attività d’impresa e pertanto è ad esse applicabile l’art. 90, commi 1 e 2, TUIR, secondo il quale le spese e gli altri componenti negativi relativi agli immobili patrimoniali che non costituiscono beni strumentali e alla cui produzione non è finalizzata l’attività d’impresa, non sono deducibili dal reddito.
Tuttavia, stante la particolare natura e le finalità di tali cooperative, la Finanziaria 2001, ha esteso a queste alcuni benefici tipici delle persone fisiche, tra cui la possibilità di dedurre la rendita catastale attribuita all’unità abitativa adibita ad abitazione principale. Per ragioni di simmetria, l’Agenzia ritiene, pertanto, possibile, per la cooperativa, detrarre gli interessi passivi dei mutui ipotecari erogati in proporzione al valore degli immobili assegnati ai soci e da questi adibiti ad abitazione principale.
Fonte: www.seac.it
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