Nella Risoluzione n. 7 del 7 febbraio 2013, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad una richiesta di consulenza giuridica in merito alla possibilità di applicare l’esenzione dalle ritenute d’acconto sulle provvigioni, prevista per gli agenti ed mediatori di assicurazione, anche nel caso in cui siano le banche, gli intermediari finanziari, le società di intermediazione mobiliare o la Società Poste italiane a svolgere attività di intermediazione assicurativa, effettuando prestazioni direttamente nei confronti di imprese assicurative.
L’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto l’esistenza di un nuovo quadro normativo in base al quale i soggetti presi in considerazione nella Risoluzione, come le banche autorizzate e gli intermediari finanziari inseriti nell’elenco speciale del Testo Unico Bancario, possono iscriversi nella sezione d) del Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi.
Tali soggetti si trovano così in una situazione analoga a quella degli agenti e dei mediatori e svolgono, nell’ambito del settore dell’intermediazione assicurativa, un’attività regolamentata e soggetta alla vigilanza dell’Isvap.
L’Agenzia delle Entrate è giunta, quindi, ad affermare che può applicarsi, anche agli intermediari iscritti nella sezione d) del Registro unico, l’esonero dalle ritenute Ires sulle loro provvigioni, alle stesse condizioni previste per gli agenti ed i mediatori assicurativi.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.