Il 14 ottobre 2013, l’Enea ha pubblicato sul proprio sito web, specificamente dedicato alle detrazioni fiscali per gli interventi volti al miglioramento dell’efficienza energetica degli immobili, un nuovo testo della faq 67.
In essa, viene ricordato che il Decreto Legge n. 63 del 4 giugno 2013, convertito dalla Legge n. 90 del 3 agosto 2013, ha soppresso l’A.C.E. per introdurre l’Attestato di Prestazione Energetica. Quindi, nei casi nei quali era richiesto l’attestato di certificazione energetica per l’applicazione delle detrazioni fiscali, dovrà essere predisposto il nuovo APE.
Ai soli fini dell’accesso alle detrazioni fiscali, nei casi nei quali esso è previsto, si può continuare ad utilizzare lo stesso modulo dell’attestato di qualificazione energetica, che può essere compilato e sottoscritto anche da un tecnico abilitato coinvolto nei lavori per i quali è richiesta la detrazione. Invece, il tecnico che redige l’APE non deve essere coinvolto nei lavori.
L’APE deve essere conservato dall’utente. Inoltre, è stato previsto espressamente che, in quanto misura obbligatoria per l’accesso ai benefici fiscali, le spese tecniche per la redazione dell’attestato sono anch’esse detraibili.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.