La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha espresso, nella Sentenza n. 10777 dell’8 maggio 2013, un orientamento nuovo, riconoscendo l’assoggettamento ad Irap anche dei titolari delle imprese familiari.
Secondo quanto è stato ricordato dalla Suprema Corte, infatti, tutti i soggetti che producono reddito di impresa, commerciale o agricola, infatti, sono colpiti dall’Irap, laddove non espressamente esentati.
Ancora, l’Irap riguarda, a differenza delle altre imposte dirette, non il reddito o il patrimonio in sé, ma lo svolgimento di un’attività autonomamente organizzata per la produzione di beni e servizi. In questo quadro normativo, mentre il reddito derivante dall’impresa familiare e risultante dalla dichiarazione dei redditi viene imputato, a determinate condizioni, proporzionalmente alla rispettiva quota di partecipazione dei partecipanti (ma l’imprenditore deve essere titolare come minimo del 51 %), l’imprenditore familiare, e non i familiari collaboratori, è anche soggetto passivo Irap.
Infatti, l’imposta in questione colpisce il valore della produzione netta dell’impresa e la collaborazione dei partecipanti all’impresa familiare integra quel quid pluris dotato di attitudine a produrre una ricchezza ulteriore (o valore aggiunto) rispetto a quella conseguibile con il solo apporto lavorativo personale del titolare.
Infine, l’elencazione delle figure che sono soggette al tributo, contenuta nell’articolo 3 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, è esemplificativa e non tassativa.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.