Nell’Ordinanza n. 5320 del 3 aprile 2012, la Corte di Cassazione, ha riconosciuto la fondatezza dei motivi di impugnazione proposti dall’Agenzia delle Entrate. In particolare, l’Amministrazione finanziaria sosteneva che il giudice di merito aveva erroneamente negato la sussistenza del presupposto impositivo dell’Irap (autonoma organizzazione), nonostante l’attività professionale del contribuente (medico libero professionista specialista in otorinolaringoiatria) si fosse svolta con l’impiego di attrezzature tecnologiche sofisticate e costose e con l’utilizzo di prestazioni fornite da terzi.
Infatti, secondo la Suprema Corte, in virtù dei principi consolidatisi nella giurisprudenza in materia di Irap, devono ritenersi integrativi del requisito dell’autonoma organizzazione tanto l’utilizzo di attrezzature tecnologiche di rilevante valore, quanto l’impiego non occasionale di lavoro altrui, anche se non prestato nelle forme del contratto di lavoro dipendente.
La Corte ha riconosciuto la contraddittorietà della motivazione della sentenza pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale. Nella sentenza in questione, infatti, riguardo ai beni strumentali utilizzati dal contribuente, ne veniva rilevato l’ingente valore ed il carattere di beni sofisticati e tecnologicamente avanzati, ma successivamente veniva affermato che si trattava di beni “non rilevante entità”. Inoltre, riguardo alle collaborazioni di terzi all’attività professionale del contribuente, la sentenza impugnata, dopo aver dato atto che il contribuente aveva corrisposto a terzi una somma rilevante, affermava la non assoggettabilità ad Irap del professionista “senza collaboratori”.
La sentenza impugnata è stata, quindi, cassata e la causa è stata rinviata alla Commissione Tributaria Regionale, in diversa composizione, affinché emetta una nuova decisione attenendosi ai principi vigenti in materia di Irap.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
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