Nella Sentenza n. 17920 del 23 luglio 2013, la Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione ha affermato che la presenza di praticanti in uno studio professionale non è sufficiente di per sé a determinare quella “stabile organizzazione” che determina la sottoposizione ad Irap.
Secondo un principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, l’utilizzo di un collaboratore, che non sia già lui stesso avvocato, non può ravvisare un principio di organizzazione, dal momento che l’apprendista non partecipa alla formazione del reddito in modo autonomo, ma sta compiendo il proprio iter formativo.
La Corte di Cassazione ha, quindi, accolto il ricorso proposto dal contribuente che esercita la professione di avvocato e che aveva richiesto all’Amministrazione finanziaria il rimborso dell’Irap versata.
Il Giudice di merito che aveva pronunciato la Sentenza impugnata avrebbe dovuto provvedere ad una puntuale motivazione riguardo alla natura ed alla quantità delle funzioni svolte dai praticanti.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.