La Corte di Cassazione si è pronunciata ancora una volta in tema di Irap.
Si tratta della Sentenza n. 23719 del 21 ottobre 2013, nella quale viene riconosciuta la fondatezza di uno dei motivi posti a fondamento dell’impugnazione proposta dal contribuente. Questi aveva dedotto l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione della pronuncia di secondo grado, nella parte in cui i Giudici che l’avevano emessa avevano ritenuto non assolto l’onere probatorio riguardo all’istanza di rimborso dell’Irap.
I Giudici del merito, infatti, avevano evidenziato che il contribuente non aveva prodotto in giudizio il quadro RE della dichiarazione dei redditi, ma non avevano considerato che erano stati prodotti numerosi altri documenti, come la copie di tredici fatture, con cadenza mensile, emesse dal contribuente, esercente la professione di avvocato, nei confronti di uno studio associato o l’estratto dell’Albo degli Avvocati dal quale risultava che lo studio del contribuente coincideva con quello dello studio associato suddetto.
Tali documenti sarebbero risultati determinanti ai fini della prova dell’esclusione del requisito della “autonoma organizzazione” dell’attività professionale.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.